L’on. Bonfietti racconta indubitabilmente cose inesatte… usiamo un eufemismo.

Non possiamo esimerci dal rispondere all’On. Daria Bonfietti che su “ilFattoQuotidiano” replica ad un articolo di Dino Tricarico.
(ecco il link all’articolo che viene contestato)

Dobbiamo all’on. Daria Bonfietti una puntuale e documentale risposta alle sue affermazioni essendo stata collega, nello stesso e contemporaneo incarico, come Segretario della commissione terrorismo e stragi nella XII legislatura.

Certo ci è difficile astenerci da un commento su tali affermazioni… ci limitiamo a proporvi il confronto fra le affermazioni e i fatti documentati in atti non modificabili in quello che affermano.

Ecco la risposta paragrafo per paragrafo all’on. Bonfietti.

A sinistra il testo della lettera, a destra le valutazioni.

Caro Direttore, l’altro giorno Il Fatto ha pubblicato l’intervento di un generale sulla strage di Ustica che, come bene gli ha risposto Gianni Barbacetto, segna “l’eterno ritorno della falsa bomba”. Di eterno in questra drammatica vicenda c’è solo la pervicace insistenza nel raccontare solo versioni false, ma relative alla battaglia aerea.
(ecco il link dove leggere i racconti che descrivono innumerevoli e diverse versioni sulla inesistente battaglia aerea)
Il testo del generale è l’ennesima riproposizione di argomentazioni distorte che non possono più ormai definirsi altro che depistaggio. E’ un vizio quello di accusare gli altri di fare quello che invece viene realizzato da anni ed in ogni occasione dalla propria parte.
Sarebbe meglio ed opportuno che ci si limitasse ad esprimere  opinioni e aggiungere le prove vere e documentali di quanto affermato.
Intanto la tesi della bomba è immancabilmente sostenuta a partire da una perizia che però è stata scartata, in fase istruttoria, proprio dai giudici che l’avevano commissionata perché affetta da vizi di carattere logico, da molteplici contraddizioni e distorsioni del materiale probatorio, tanto da renderla inutilizzabile ai fini della ricostruzione della verità processuale. La perizia non è mai stata scartata né invalidata neppure in fase istruttoria.
Il termine “inutilizzabile”, come fu specificato dai Pubblici Ministeri, non era riferito ai contenuti tecnici della perizia, bensì al suo possibile impiego ai fini giudiziari, per formare il convincimento del Giudice “al di sopra di ogni ragionevole dubbio”.
Ma comunque  questa opinione, che è solo dell’accusa, è stata totalmente smentita dalla sentenza penale che ha escluso in maniera certa, indubitabile, immodificabile che vi sia stata una battaglia aerea.
Poi si fa, ad arte, una gran confusione in campo giudiziario, parlando di una sentenza definitiva che escluderebbe il combattimento aereo. L’unica confusione è quella  della Bonfietti. La definitiva sentenza della Suprema Corte di Cassazione penale il 10 gennaio 2007, afferma in maniera categorica l’inesistenza di una battaglia aerea. (in questo sito si possono trovare gli stralci con le parole esatte delle sentenze penali emesse dopo 272 udienze con confronti fra i periti e valutazione dell’attendibilità dei testimoni)
Ci sono stati invece tre diversi procedimenti giudiziari.

Il primo è sfociato nella sentenza-ordinanza del giudice Priore il quale conclude che il Dc-9 è stato abbattuto durante una battaglia aerea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completamente falso
La sentenza-ordinanza NON è una sentenza e infatti ha per titolo “Ordinanza-sentenza” .
E’ l’inizio del procedimento processuale unico che valuta
le richieste dei pubblici ministeri stabilendo, appunto con una ordinanza da parte del giudice istruttore, di inviarle alla Corte d’Assise del Tribunale per il processo valutando le prove che sorreggono l’imputazione di rinvio a giudizio.
È un unico procedimento giudiziario che inizia con il rinvio a giudizio prosegue con la Corte di Assise, passa dalla Corte d’Appello e si conclude con la Suprema Corte di Cassazione.
CI DISPIACE PER L’ON. BONFIETTI, MA PRIORE  HA SEMPLICEMENTE EMESSO IL RINVIO A GIUDIZIO IN UN UNICO PROCEDIMENTO PENALE CHE IN CONCLUSIONE LO HA SMENTITO.E’ INVEROSIMILE CHE NON LO SAPPIA ANCHE LEI E CHE CI RACCONTI COSE NON VERE….
ECCO in ordine gli atti processuali, secondo la procedura seguita in quel processo, con l’indicazione dei medesimi protocolli di riferimento che, anche visivamente come si vede bene nelle fotografie allegate, smentiscono l’on. Daria Bonfietti.

  1. richiesta dei PM di procedere nel rinvio a giudizio sulla base dei procedimenti n.266/90 APM  e 527/84 AGI  del 31/7/1998.
  2. Il giudice istruttore Priore il 31/8/1999 firma l’ordinanza di rinvio a giudizio relativa ai procedimenti n.266/90 APM  e 527/84 AGI.
    Il Giudice Priore, aveva un ruolo che univa in sè quello che oggi sono le competenze dei procuratori , (svolgeva le indagini, le affidava ai Pubblici ministeri che formulavano le richieste) e quindi decideva con una ordinanza il rinvio a giudizio o con una sentenza il proscioglimento (diventando contemporaneamente quello che è oggi il giudice delle indagini preliminari).
  3. Processo in Corte d’Assise a Roma iniziato il 20/9/1990 con numero di riferimento n.266/90 APM  e 527/84 AGI  del 31/7/1998.
  4. Tale processo è poi continuato con il secondo grado di giudizio presso la Corte di Appello di Roma e la definitiva sentenza della Suprema Corte di Cassazione Penale.
Il secondo è un procedimento per alto tradimento ai vertici dell’Aeronautica militare, per aver sostenuto il cedimento strutturale e si conclude con l’assoluzione. COMPLETAMENTE FALSO.

MA PIU’ FALSO NON SI PUO’!!!

Non esiste un secondo procedimento.
Semplicemente si è svolto un processo sulla base dell’ordinanza di rinvio a Giudizio del Giudice Priore con la sequenza sopra riportata.

E’ inaccettabile che si modifichi addirittura l’imputazione per la quale si è svolto il processo

Il rinvio a giudizio del giudice Priore che ha innescato l’unico, ripeto unico processo, aveva queste imputazioni:

“Del delitto di cui agli artt.81 cpv., 110, 289 C.P. e 77 C.P. militare di pace, perchè, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, impedivano l’esercizio delle attribuzioni del Governo della Repubblica, nelle parti relative alle determinazioni di politica interna ed estera concernenti il disastro aereo del DC9 Itavia, in quanto – dopo aver omesso di riferire alle Autorità politiche e a quella giudiziaria le informazioni concernenti la possibile presenza di traffico militare statunitense, la ricerca di mezzi aeronavali statunitensi a partire dal 27 giugno 1980, l’ipotesi di un’esplosione coinvolgente il velivolo e i risultati dell’analisi dei tracciati radar di Fiumicino/Ciampino, nonchè l’emergenza di circostanze di fatto non conciliabili con la collocazione della caduta del MiG Libico sulla Sila nelle ore mattutine del 18 luglio 1980, abusando del proprio ufficio, fornivano alle Autorità politiche, che ne avevano fatto richiesta, informazioni errate – tra l’altro escludendo il possibile coinvolgimento di altri aerei e affermando che non era stato possibile esaminare i dati del radar di Fiumicino/Ciampino perchè in possesso esclusivo della Magistratura – anche tramite la predisposizione di informative scritte. In Roma in epoca successiva e prossima al 27 giugno 1980″.

Questi sono i fatti. Lo ha scritto Priore, è agli atti, è inconfutabile.

Come si fa ad imbrogliare persino sui documenti processuali ufficiali???

Il terzo è costituito da sentenze civili che riconoscono danni alle vittime,. Finalmente una affermazione vera relativamente al riconoscimento dei danni.
Il secondo procedimento ha riguardato non le responsabilità per la caduta dell’aereo, ma il comportamento tenuto dai generali posti ai vertici dell’Aeronautica militare dopo l’evento.

Essi sono stati imputati di alto tradimento per aver fornito al governo informazioni non corrispondenti al vero, ma parziali e devianti, in due occasioni ben specificate, all’inizio di luglio 1980, quando sì comunicò al ministro della Difesa l’inesistenza di situazioni d’allarme (mentre esistevano informazioni su un possibile attacco aereo); e alla fine del 1980, quando una lettera dell’Aeronautica allo Stato maggiore della Difesa, al ministero e alla Autorità giudiziaria si insisteva ancora per la tesi del cedimento strutturale.

Pervicacente si afferma nuovamente il falso: il processo penale è uno ed unico come più sopra dimostrato.

Il contenuto dell’imputazione l’abbiamo riportato sopra quindi non ci ripetiamo.

Vi è poi una affermazione paradossale, completamente inventata.

Non vi era nulla da comunicare di diverso da quello comunicato come stabilito e come vedremo nelle sentenze.

La lettera del 20 dicembre 1980 non dice quello che asserisce la Bonfietti.

Riportiamo le testuali parole della Sentenza definitiva della Suprema Corte di Cassazione penale:
“Da tali premesse discende che l’informativa inviata dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica in data 20 dicembre 1980 a firma del gen. Ferri d’intesa con il gen. Bartolucci e indirizzata allo Stato Maggiore della Difesa ed alle Autorità politiche non conteneva informazioni errate ovvero fuorvianti rispetto ai dati reali acquisiti dagli organi preposti al controllo del traffico aereo“.
(Suprema Corte di Cassazione penale. 10 gennaio 2007, pag.2)

Aggiungiamo che l’ipotesi del cedimento strutturale è stata proposta in Parlamento dall’On. Libero Gualtieri (può sembrare incredibile ma è così).
Interventi nel Senato della Repubblica il 3 e 8 luglio 1980 (ovviamente verificabili registrati e pubblicati sui verbali del Senato e per questo immodificabili E NON DISCUTIBILI)

Nessun accenno a una eventuale esplosione di un ordigno a bordo, che ora viene invece sostenuta. Altro falso perchè la prima informazione sull’ipotesi di esplosivo è del capo del Soccorso aereo dell’Aeronautica Militare un ufficiale dell’aeronautica che lo comunica addirittura al primo giudice incaricato delle indagini il giorno successivo al disastro.
Ecco dimostrazione tramite una fonte di informazione che ha sempre assisitito l’on. Bonfietti:
La Repubblica. 17 gennaio 2010, Giovanni Maria Bellu.
Ma Guglielmo Lippolis, che il 27 giugno 1980 comandava il soccorso aereo del centro di difesa di Martinafranca, ha detto anche qualcosa di più: nei giorni successivi all’incidente, mentre stava per essere lanciata l’ipotesi del cedimento strutturale, un giudice e un alto ufficiale avevano elementi di fatto per pensare all’esplosione in volo.
Il sottufficiale, nel luglio dell’80, manifestò la sua convinzione sia nel corso di un interrogatorio cui fu sottoposto dal sostituto procuratore di Palermo Guarino che in una conversazione col comandante del centro di Martinafranca, il generale Mangani”.(non è un sottufficiale ma un ufficiale superiore)
Ulteriore prova del falso si trova in una fonte di informazione presieduta dall’on. Libero Gualtieri che ha sempre confortato l’on. Bonfietti:
Camera dei Deputati – Senato della Repubblica. XI Legislatura.
Commissione Bicamerale d’indagine sul terrorismo e le stragi. 22 giugno 1993.

Il 25 marzo 1986, il presidente della Commissione ministeriale scrive una lunga lettera al Ministro dei trasporti nella quale, mentre dichiara che il compito affidato al suo organismo è ormai esaurito (di fatto Luzzatti scioglie la commissione «in mancanza di ulteriori elementi conoscitivi»), dall’altra pone alcuni punti fermi, dopo sei anni di investigazioni: «Comunque, a seguito di contatti presi dalla Commissione con l’AIB (Accident Investigation Branch) e con il RARDE (Royal Research and Development Establishement) inglesi, a cui partecipò anche il magistrato inquirente, vennero da questi richieste, dietro suggerimento della Commissione, ulteriori analisi, che terminarono il 5 ottobre 1982 con il ritrovamento su alcuni reperti di tracce di esplosivo denominato T4 […]. Purtroppo però l’evidenza delle tracce di esplosivo, pur confermando in maniera inequivocabile l’ipotesi della distruzione da ordigno esplosivo non è servita a sciogliere i dubbi sulla sua provenienza”.

e pag. 424.

L’orientamento della Procura di Roma in quel momento era più che evidente: l’ipotesi dell’esplosione a bordo era considerata di fatto prevalente, rispetto alle altre. Durante quel viaggio, la delegazione italiana ebbe modo, inoltre, di apprendere dagli esperti inglesi l’esistenza di particolari tecniche d’indagine e di ricerca di laboratorio, elaborate dal RARDE (Royal Armament Research and Development Establishment), «atte ad evidenziare eventuali tracce di esplosivo». Una volta tornato in Italia, il magistrato sempre coadiuvato dalla Commissione Luzzatti, diede di nuovo incarico ai laboratori dell’Aeronautica di sperimentare le nuove tecniche d’analisi scoperte in Inghilterra.

Fu così che il 5 ottobre 1982, un anno dopo il viaggio a Londra la 4 Divisione Esplosivi e Propellenti dei laboratori dell’Aeronautica Militare depositò alla Procura di Roma una relazione tecnica nella quale, per la prima volta, veniva dimostrata l’esistenza su alcuni reperti dell’aereo di tracce di esplosivo denominato T4. «L’ipotesi che l’esplosione sia stata determinata da una massa esplosiva presente a bordo, concludeva la relazione, è dotata di una elevata probabilità».

I procedimenti civili hanno invece portato a condanne definitive dei ministeri dei Trasporti e della Difesa perché si riconosce che il volo poteva essere più tutelato, che gli allarmi quella sera iniziarono ben prima della tragedia (come si evince facilmente dall’ascolto delle telefonate degli avieri) e che ogni cosa è stata tentata per distruggere prove e cancellare la possibilità di arrivare alla verità. Vero che i processi civili hanno condannato i Ministeri dei trasporti e della difesa. (Forniamo il link per dimostrare fra l’altro come senza indagini, ma sulla base dell’opinione del giudicante, tali processi lascino molti dubbi.
(
Ecco il link dove si leggono documenti e affermazioni, non opinioni.)                          

NON ESISTE UNA PROVA CHE E’ UNA DI AEREI INTORNO AL DC9 NEI MOMENTI DEL DISASTRO COME STABILITO DALLE SENTENZE PENALI CHE SI BASANO NON SULL’OPINIONE, MA SULLE PROVE.                                                                                                                    INFINE inverosimile l’affermazione sugli allarmi precedenti, sugli avieri e quant’altro.
NESSUNO HA DISTRUTTO, CANCELLATO O MANOMESSO PROVE E LA TEORIA COMPLOTTISTA DI PRIORE E DELLE PARTI CIVILI E’ STATA SMENTITA INEQUIVOCABILMENTE:
NON VI E’ PROVA DI MANIPOLAZIONI O ALTERAZIONI O RIDUZIONE DI DATI.
SI DEVE QUINDI PORRE IN EVIDENZA CHE LA SENTENZA D’APPELLO, BEN LUNGI DA UNA VALUTAZIONE PERPLESSA, SECONDO QUANTO SOSTENUTO DALLE PARTI CIVILI RICORRENTI, HA RITENUTO INVECE IN MODO CHIARO ED ESPLICITO CHE LA PROVA DEI FATTI CONTESTATI SIA DEL TUTTO MANCATA E QUINDI LA FORMUL A ASSOLUTORIA RECEPITA, AI SENSI DELL’ART.530 COMMA 2 C.P.P., è RIFERITA ALLA PRIMA DELLE IPOTESI PREVISTE DALLA STESSA NORMA E CIOè ALLA “MANCANZA” DELLA PROVA E NON GIA’ ALLA “INSUFFICIENZA” OVVERO ALLA “CONTRADDITTORIETA‘” DELLA STESSA.
NON SI E’ PERTANTO IN PRESENZA DI UNA PROVA INCOMPLETA, POICHE’ ALL’ESITO DI UNA LUNGA E COMPLESSA ISTRUTTORIA FORMALE DA PARTE DEL GIUDICE ISTRUTTORE (DURATA 19 ANNI E CONCLUSA CON UNA SENTNZA.-ORDINANZA DI 5468 PAGINE), SEGUITA DA QUELLA DIBATTIMENTALE CON 272 UDIENZE, è STATA  ACQUISITA UNA IMPONENTE MASSA DI DATI, DAI QUALI PERALTRO NON E’ STATO POSSIBILE RICAVARE ELEMENTI A CONFORTO DELLA TESI DI ACCUSA”.
(SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PENALE, 10 GENNAIO 2007, PAGG. 9,10 E 11).

SI CAPISCE BENE CHE QUELLO CHE HA SCRITTO PRIORE NELLA SUA ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO E’ DESTITUITO DI OGNI VALORE.

ECCO LA SEQUENZA DEGLI ATTI CON I DOCUMENTI CHE LO TESTIMONIANO IN MODO INEQUIVOCALI: IL PROCEDIMENTO E’ SEMPRE IL MEDESIMO NEI DIVERSI GRADI DI GIUDIZIO.

 

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