. Abbiamo visto come le sentenze civili abbiano motivato la loro decisione in modo che definire suggestivo è poco.
Praticamente restano alle conoscenze della “terra piatta”.
Il problema che queste sentenze portano a noi cittadini italiani un danno di 500milioni di euro anche perché il Governo italiano, che ne è stato complice, poi nemmeno si attiva per impedire che questa enorme massa di soldi ci venga sottratta.(Il perché di questo lo spiegheremo la prossima volta. Diciamo fin d’ora che è l’ulteriore inaccettabile inganno e danno che noi cittadini italiani dobbiamo subire)
. Abbiamo visto come le sentenze civili abbiano motivato la loro decisione su testimonianze precedenti alla verifica della loro validità.
. Abbiamo visto come le sentenze civili abbiano motivato la loro decisione su argomenti indipendentemente dai fatti accertati come tali.
Non volendo assumerci la volontà di insegnare a nessuno,
però crediamo sia utile riportare questo stralcio
della sentenza del
TRIBUNALE PENALE
che vale
come modo di comportamento
per tutti i
TRIBUNALI
PENALI O CIVILI:
STRALCIO SENTENZA TRIBUNALE PENALE
Nel processo penale vige il principio dell’accertamento della verità materiale altrimenti definito come principio del libero convincimento del giudice che deve essere inteso come potere-dovere del giudice di attingere comunque la prova dei fatti e di valutarla senza alcun limite ma non può e non deve significare libertà del giudice di sostituire alla prova e, quindi, alla sua critica, le congetture, le deduzioni, le ipotesi.
Libero accertamento, pertanto, non significa libertà di giudicare, che è l’arbitrio, bensì libertà nell’accertamento ossia nella libertà nella scelta e nella valutazione degli strumenti dell’accertamento.
Il giudice può porre a fondamento della decisione qualsiasi elemento di prova ma occorre che la stessa sia sottoposta a vaglio critico con riscontro nella motivazione.
Occorre, quindi, il massimo rigore nell’individuazione e nell’acquisizione delle prove e il rifiuto di ogni aprioristico giudizio di inverosimiglianza di circostanze o di fatti allegati dato che la vita è troppo varia e ricca di incognite, di singolarità e anche di stranezze per poter essere incapsulata in schemi prefabbricati alla realtà.
—
LE SENTENZE
DEI TRIBUNALI CIVILI
PRATICAMENTE AFFERMANO
CHE LA TERRA E’ PIATTA
PERCHE’
LO HANNO DETTO
FILOSOFI E SCIENZIATI.
CERTAMENTE
FILOSOFI E SCIENZIATI
UN TEMPO
DICEVANO
CHE LA TERRA FOSSE PIATTA.
MA
È STATO VERIFICATO
ed
E’ STATO ACCERTATO
IN MODO INDUBITABILE
CHE
LA TERRA
NON
È
PIATTA!
—
ESISTE
UNA ISTITUZIONE STATALE ITALIANA
CHE PENSA FINALMENTE DI CHIARIRE
TALE FATTO
INSPIEGABILE ALLA LOGICA
DI QUESTE SENTENZE CHE TRA L’ALTRO SOTTRAGGONO
500 MILIONI DI EURO
A NOI CITTADINI ITALIANI?
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RIPORTIAMO I LINK AGLI ALTRI ARTICOLI DI ANALOGO ARGOMENTO:
I testimoni dichiarano il contrario di quanto le sentenze civili affermano abbiano detto.
Atri due testimoni affermano il contrario di quello che le sentenze civili attribuiscono loro.
Persino le perizie vengano ribaltate nelle sentenze civili
L’ingiustizia della giustizia
Sarebbe onesto riportare il passo della sentenza penale che darebbe ragione alla periza Misiti e, con esattezza, il passo dove tale sentenza penale attesterebbe che sia esplosa una bomba all’interno del DC9.
Ovviamente non lo farete, sia perché fate solo disinformazione sia perché non esiste affatto.
E sarebbe utile, allora, capire quali interessi muovono i vostri ignoranti deliri e con quale coscienza affermate il falso consapevoli di dire solo il falso.
Dormite sereni, che il sonno porta sempre Giustizia.
Avv.Daniele Osnato
Legale Parenti delle Vittime
Sull’onestà sarebbe certamente più opportuno non impartisse lezioni.
– E’ sufficiente questo passo della sentenza penale per comprendere dove viene data pienamente ragione alla perizia Misiti, redatta da 11 dei più grandi esperti internazionali di incidentistica aerea:
“Come si è visto, la sentenza di primo grado esclude che tali movimenti, pur se vi fossero stati, abbiano interessato il volo dell’aereo ITAVIA per i motivi cui si rimanda e che si condividono pienamente e che si concretano nella circostanza che nessun velivolo – a parte le tracce dei due plot del vecchio radar Marconi su cui è stata costruita tutta l’impalcatura dell’Accusa – risulta aver attraversato la rotta dell’aereo ITAVIA non essendo stata rilevata traccia di essi dai radar militari e civili le cui registrazioni sono state riportate su nastri da tutti unanimemente i tecnici ritenuti perfettamente integri.
Le dichiarazioni testimoniali, ottenute a distanze di tempo e con riferimenti a volte contraddittori, non possono scardinare questo dato di fatto che è essenziale ai fini del convincimento essendo un dato oggettivo da cui non si può prescindere.
A ciò vanno aggiunti i vari accertamenti e comunicati da cui risulta che tutti gli aerei militari italiani erano a terra, che i missili di dotazione italiana erano nei loro depositi, che gli aerei militari alleati non si trovavano nella zona del disastro e che nell’ora e nel luogo del disastro non vi erano velivoli di alcun genere.
Tale ricostruzione trova conforto anche nel silenzio dell’aereo della Air Malta, che seguiva a breve distanza il velivolo ITAVIA, che è atterrato tranquillamente a Malta e che non ha segnalato alcunché di irregolare lungo la sua rotta: se vi fossero stati altri velivoli certamente li avrebbe visti e comunicati.
Tutto il resto è fantapolitica o romanzo che potrebbero anche risultare interessanti se non vi fossero coinvolte ottantuno vittime innocenti”.
(Corte d’Appello Roma. Sentenza15 dicembre 2015, pag.117).
E’ evidente che avendo la sentenza escluso in maniera categorica ed ultimativa la possibilità di qualsiasi battaglia aerea e di qualsiasi missile, l’unica altra circostanza evidenziata dalla perizia agli atti del processo penale, mai contraddetta da nessuna successiva perizia, è l’ipotesi della bomba suffragata da una minuziosa e certosina perizia tecnica sul relitto dell’aereo recuperato in fondo al mare.
– Inoltre non era compito della sentenza stabilire quale fosse il responsabile perché non era l’oggetto del giudizio.
L’oggetto del giudizio era accertare che non vi fosse stata alcuna manomissione nei tracciati radar e che non vi fosse stata alcuna omissione nelle informazioni al Governo ed alla magistratura.
– Avete per anni falsamente rappresentato come sentenza il semplice rinvio a Giudizio del Giudice Rosario Priore.
Avete imbrogliato sapendo di imbrogliare perché quanto affermato dal Giudice Rosario Priore è stato totalmente smentito dai tribunali nelle sentenze.
“l’imponente massa di documenti e dati presentati non hanno consentito di ricavare elementi di prova a conforto delle tesi dell’accusa, addirittura la prova dei fatti contestati è del tutto mancata”.
(Sentenza come sopra).
Lei dovrebbe sapere che quello che vale sono le sentenze e non il rinvio a giudizio.
Per quanto riguarda gli interessi dovrebbe moderare i suoi sentimenti perché chi insegue i soldi è solo lei visto che la nostra affermazione della verità non comporta guadagni per nessuno.
Se ne ha il coraggio si unisca a noi nel chiedere che il Governo, se fossero supportate da prove e verità le sentenze civili, chieda alla Nato l’intero ammontare dei risarcimenti a cui è stato condannato.
Cosa possibile e necessaria come affermato ancora nel 2000 dall’allora Ministro della Difesa Sergio Mattarella rispondendo ad una interrogazione in Senato sul tema.
Se ne ha il coraggio si unisca a noi nel chiedere che venga desecretato e fatto conoscere il cablogramma della nostra Ambasciata di Beirut la mattina del 27 giugno 1980, unitamente a tutte le altre comunicazioni di quel periodo.
Così saremo tutti meno ignoranti e soprattutto verificheremo dove è la falsità.