Adalberto Pellegrino: Norme Internazionali relative all’Incidente occorso all’A/M DC9 I-TIGI il 27 giugno 1980

PREMESSA

A seguito della Convenzione di Chicago del 7 dic. 1944 sull’aviazione civile internazionale, nel 1947 è stata istituita l’ICAO (International Civil Aviation Organisation) quale Agenzia specializzata dell’ONU per garantire standard operativi e sicurezza al settore aviatorio internazionale. La Convenzione – ratificata a suo tempo anche dall’Italia – risulta sottoscritta attualmente da 191 membri (sui 193 che aderiscono all’ONU). L’operato dell’ICAO consiste principalmente nell’emanazione di regole (standard) e pratiche raccomandate che – riunite per materia – costituiscono gli ANNESSI (attualmente 19), periodicamente aggiornati, e ai quali deve uniformarsi la regolamentazione e l’operato dell’aviazione civile degli Stati aderenti.

Per quanto riguarda gli incidenti e gli inconvenienti di volo la normativa è raccolta dall’Annesso 13 (Aircraft Accident and Incident Investigation) che stabilisce la responsabilità degli Stati e le regole di investigazione nella conduzione delle inchieste per incidenti aerei.

In particolare viene prescritto:

Annex 13 — Aircraft Accident and Incident Investigation

OBJECTIVE OF THE INVESTIGATION

3.1 The sole objective of the investigation of an accident or incident shall be the prevention of accidents and incidents. It is not the purpose of this activity to apportion blame or liability.

RESPONSIBILITY FOR INSTITUTING AND CONDUCTING THE INVESTIGATION

ACCIDENTS OR INCIDENTS IN THE TERRITORY OF A CONTRACTING STATE

State of Occurrence

5.1 The State of Occurrence shall institute an investigation into the circumstances of the accident and be responsible for the conduct of the investigation, but it may delegate the whole or any part of the conducting of such investigation to another State by mutual arrangement and consent. In any event the State of Occurrence shall use every means to facilitate the investigation.

Release of the Final Report

6.5 In the interest of accident prevention, the State conducting the investigation of an accident or incident shall release the Final Report as soon as possible.

In Italia lo specifico organismo investigativo cui si riferisce l’Annesso 13 dell’ICAO è l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV) costituita a seguito della direttiva comunitaria 94/56/CE con Decreto legislativo 25 febbraio 1999 n. 66. Detta Agenzia – da allora – è l’Istituzione indipendente investigativa per la sicurezza dell’aviazione civile dello Stato italiano.

In virtù delle disposizioni di legge – d.lgs. n. 66/1999, come modificato dal regolamento (UE) n. 996/2010 – all’ANSV sono demandati i seguenti specifici compiti.

  • Svolgere, a fini di prevenzione, le inchieste di sicurezza (precedentemente denominate “inchieste tecniche”) relative agli incidenti ed agli inconvenienti occorsi ad aeromobili dell’aviazione civile, emanando, se necessario, le opportune raccomandazioni di sicurezza; lo scopo delle inchieste in questione è di identificare le cause degli eventi, al fine di evitarne il ripetersi; le inchieste di sicurezza hanno quindi unicamente finalità di prevenzione.
  • Svolgere attività di studio e di indagine per assicurare il miglioramento della sicurezza del volo.

L’Agenzia, fatte salve le competenze del Ministero della Difesa in merito agli aeromobili di Stato, conduce le inchieste di cui all’art. 826 del codice della navigazione e stende una Relazione Finale (Final Report) escludendo – nel rispetto degli standard stabiliti dall’ICAO – ogni valutazione di colpa e responsabilità. Detto Final Report va inviato anche all’ICAO per l’aggiornamento dell’ADREP.

INCIDENTE VOLO DC-9 I-TIGI del 27 giugno 1980

All’epoca dell’incidente, non essendo stata ancora costituita l’ANSV, il Codice della Navigazione vigente (Tit. VIII, artt.826 e 827) prescriveva – da parte del ministro dei Trasporti pro tempore – l’apertura di una inchiesta e la costituzione a norma di regolamento di una “Commissione tecnico formale” per procedere all’accertamento delle cause e delle responsabilità dell’incidente.

Nel caso in esame ciò è avvenuto con l’emanazione del DM n.° 20/44 del 28 giugno 1980 e con l’affidamento della presidenza dell’organismo al direttore di aeroporto dott. Carlo Luzzatti. Tale Commissione, dopo aver segnalato “la scarsità dei reperti e il particolare tipo di incidente” e aver preso in considerazione tre ipotesi (cedimento strutturale, collisione in volo e deflagrazione di ordigno esplosivo) concludeva all’unanimità che “ la causa dell’incidente è stata la deflagrazione di un ordigno esplosivo” – anche se, continua la relazione, – “Al momento non si è in grado di affermare se l’ordigno fosse stato collocato a bordo prima della partenza ovvero provenisse dall’ esterno dell’ aeromobile”.

Tale conclusione dell’indagine – evidentemente – era da intendersi allo stato delle conoscenze, visto che veniva seguita dalla frase “riservandosi di completarla non appena in possesso di nuove evidenze”.(All.1)

I lavori della Commissione Luzzatti sono terminati il 16 marzo 1982 e – da allora – non risulta che quanto occorso al DC 9 I-TIGI dell’Itavia la sera del 27 giugno 1980 sia stato ulteriormente investigato o approfondito nell’ambito di un procedimento indipendente quale quello richiesto dall’Organizzazione mondiale dell’aviazione civile.

Dopo 35 anni va pertanto rilevato che non esiste un Rapporto Finale da parte dello Stato Italiano su quanto occorso all’aeromobile DC 9 marche I-TIGI il 27 giugno 1980; cosa che ha anche nuociuto al fattore prevenzione e quindi agli sforzi che vanno fatti per evitare il ripetersi di analoghi incidenti.D’altro canto, le inchieste giudiziarie e i processi che si sono susseguiti negli anni (con esiti talvolta contradditori) sono apparsi finalizzati quasi esclusivamente alla ricerca delle responsabilità su quanto accaduto e senza prima pervenire ad una verità tecnica condivisa su quelle che sono state le cause che hanno provocato l’incidente.

(A. PELLEGRINO)

RIFERIMENTI

ICAO – International Civil Aviation Organisation – www.icao.int

Agenzia Nazionale per la Sicurezza del volo – www.ansv.it

 

All. 1

CONCLUSIONE RELAZIONE della COMMISSIONE TECNICO FORMALE INCIVOLO I-TIGI

—-~—~ —-

3.2 CAUSE

‘.’

‘”,

Causa dell’incidente è stata la deflagrazione di un ordigno esplosivo. Al momento non si è in grado di affermare se l’ordigno fosse stato collocato a bordo prima della partenza ovvero provenisse dall’ esterno dell’ aeromobile. E’ possibile che le ulteriori analisi di laboratorio permettano di individuare la natura dell’ordigno esplosivo ed il suo relativo posizionamento al momento della deflagrazione; in caso contrario l’unica strada ancora percorribile è quella di tentare di localizzare e successivamente fotografare o recuperare i relitti. La Commissione, considerando i tempi necessari per eseguire dette analisi, 2/3 mesi, ed i tempi, ancora più lunghi, per l’eventuale localizzazione e recupero dei relitti, per le quali operazioni si allegano a parte due studi, ha ritenuto doveroso anticipare le conclusioni certe a cui è pervenuta, riservandosi di completarle non appena in possesso di nuove evidenze.

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