Gli italiani perdono 500 milioni di euro! Sentenze civili: nessuno risponde

Lo Stato italiano è stato condannato da Tribunali civili a risarcire varie e diverse persone perché le sentenze civili ritengono il disastro di Ustica causato da una battaglia aerea.

Fosse vero questo fatto, sulla base del “Trattato di Londra”
del 19 giugno 1951,

I RISARCIMENTI SONO DA PORSI A CARICO DELLA ALLEANZA ATLANTICA.

!!!  LO STATO ITALIANO NON HA MAI FATTO NULLA PER RICHIEDERLI   !!!

 

CON QUESTO COMPORTAMENTO A NOI CITTADINI ITALIANI VENGONO SOTTRATTI 500milioni DI EURO.

 

PERCHE’ NESSUNA ISTITUZIONE DELLO STATO ITALIANO RISPONDE?

 

COME MAI L’INTERA INFORMAZIONE ITALIANA LASCIA SENZA ALCUNA VOCE QUESTA INCREDIBILE NOTIZIA?

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Vorrei ricordare che ci sono inchieste, scandali e polemiche riportate con enorme evidenza da tutta l’informazione che riguardano cifre risibili rispetto a quella di cui stiamo parlando.
Senza dimenticare che stiamo parlando di un dramma fra i più gravi della recente storia italiana!

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COME PER TUTTE LE AFFERMAZIONI CONTENUTE NEL LIBRO ECCO LA PROVA DELLA LORO VERITA’.

Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord relativa allo statuto delle loro forze (Statuto delle truppe della NATO)
del 19 giugno 1951

 QUESTO E’ IL TESTO DELL’ARTICOLO VIII:
(la parte più interessante e pertinente è il paragrafo 5)

Art. VIII

1. Ciascuna Parte contraente rinuncia a qualsiasi richiesta d’indennità nei confronti di un’altra Parte contraente per danni causati ai beni dello Stato, utilizzati dalle sue forze armate di terra, di mare e dell’aria:

  1. (i)  se il danno è causato da un membro delle forze armate dell’altra Parte contraente, o da un dipendente di quest’ultima, nell’esercizio delle sue funzioni nell’ambito del Trattato dell’Atlantico del Nord; o
  2. (ii)  se è causato da un veicolo, nave o aeronave di una Parte contraente ed uti- lizzato dalle forze armate di quest’ultima, sempre che il veicolo, nave o ae- ronave causa del danno sia stato utilizzato per azioni intraprese nel quadro delle operazioni del Trattato dell’Atlantico del Nord, o che il danno sia stato causato a beni utilizzati nelle stesse condizioni.

Le richieste d’indennità per salvataggio marittimo formulate da una Parte con- traente, sono oggetto della stessa rinuncia, purché la nave o il carico messi in salvo appartengano ad una Parte contraente e siano utilizzate dalle sue forze armate in oc- casione di azioni intraprese nel quadro del Trattato dell’Atlantico del Nord.

2. a) In caso di danni diversi da quelli previsti al paragrafo 1 precedente, causati ai beni di una Parte contraente situata sul territorio di quest’ultima, sempre che le Parti contraenti interessate non abbiano concluso altri accordi, un ar- bitro unico, scelto in conformità alle disposizioni della lettera b) in appresso, si pronuncerà sulla responsabilità e l’ammontare del danno. L’arbitro giudi- cherà ugualmente eventuali domande riconvenzionali;

b)l’arbitro di cui alla lettera a) precedente sarà scelto, d’intesa fra le Parti con- traenti interessate, fra i cittadini dello Stato ricevente che esercitano o hanno esercitato un’alta carica giudiziaria. Se, alla scadenza di un termine di due mesi, le Parti contraenti non hanno raggiunto un accordo per la designazione di questo arbitro, l’una o l’altra potrà chiedere al Presidente dei Supplenti del Consiglio dell’Atlantico del Nord di scegliere una persona che risponde alle qualifiche sopra indicate;

c) ogni decisione adottata dall’arbitro sarà definitiva e vincolante per le Parti contraenti;

d) l’ammontare di ogni indennità attribuita dall’arbitro sarà ripartita come pre- visto al paragrafo 5 lettera e) commi (i), (ii) e (iii) in appresso;

e) la retribuzione dell’arbitro sarà fissata d’intesa fra le Parti contraenti interes- sate e sarà – come pure le spese occasionate dall’adempimento delle sue funzioni – a carico delle stesse in parti uguali;

f) tuttavia, ciascuna Parte contraente rinuncia a chiedere un’indennità se l’ammontare del danno è inferiore ai seguenti importi:

Belgio: Fr.b. 70 000 – Canada: $ 1460 – Danimarca: Kr. 9670 – Francia: Fr.fr. 4900 – Islanda: Kr. 22 800 – Italia: Lire 850 000 – Lussemburgo: Fr.l. 70 000 – Paesi Bassi: FL 5320 – Norvegia: Kr. 10 000 – Portogallo: Es. 40 250 – Regno Unito: £ 500 – Stati Uniti: $ 1 400.

g) ogni altra Parte contraente i cui beni siano stati danneggiati nello stesso incidente rinuncerà altresì al suo reclamo, fino a concorrenza degli importi sopra indicati. In caso di rilevante variazione dei listini dei cambi, le Parti contraenti procederanno all’aggiustamento delle cifre di cui sopra.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano ad ogni nave noleggiata a scafo nudo da una Parte contraente o requisita dalla stessa con un con- tratto di noleggio a scafo nudo o a titolo di bottino (salvo per quanto riguarda la parte del rischio di perdita e la responsabilità sostenuta da una persona diversa da tale Parte contraente).

4. Ciascuna Parte contraente rinuncia a chiedere un’indennità ad un’altra Parte contraente qualora un membro delle sue forze armate abbia subito lesioni o sia morto nell’esecuzione del servizio.

5. Le richieste d’indennità (diverse da quelle derivanti dall’applicazione di un contratto e da quelle cui sono applicabili i paragrafi 6 o 7 del presente articolo) dovute ad atti o negligenze di cui un membro di una forza armata o di un elemento civile è responsabile nell’esecuzione del servizio, o dovute a ogni altro atto, negligenza o incidente di cui una forza armata o un elemento civile è legalmente responsabile, e che hanno causato, sul territorio dello Stato ricevente, danni a terzi diversi da una delle Parti contraenti, saranno regolate dallo Stato ricevente conformemente alle se- guenti disposizioni:

a)  le richieste d’indennità sono presentate e sottoposte ad istruttoria, e le deci- sioni sono adottate in conformità alle leggi ed ai regolamenti dello Stato ri- cevente applicabili in materia alle proprie forze armate;

b)  lo Stato ricevente può statuire su questi danni; esso procede al pagamento delle indennità stanziate nella sua valuta;

c)  questo pagamento, sia che risulti dal regolamento diretto della questione, sia da una decisione della giurisdizione competente dello Stato ricevente, o dalla decisione della stessa giurisdizione che respinge il richiedente, vincola definitivamente le Parti contraenti;

d)  ogni indennità pagata dallo Stato ricevente sarà notificata agli Stati d’invio interessati, che riceveranno al contempo un rapporto circostanziato ed una proposta di ripartizione stabilita conformemente alla lettera e) commi (i), (ii) e (iii) in appresso. In mancanza di risposta entro due mesi, la proposta sarà considerata accettata;

e)  l’onere delle indennità versate per la riparazione dei danni di cui alle lettere precedenti ed al paragrafo 2 del presente articolo, sarà suddiviso fra le Parti contraenti secondo le seguenti condizioni:
(i)  quando è responsabile un solo Stato d’invio, l’ammontare dell’indennità è suddiviso fino a concorrenza del 25 % per lo Stato ricevente e del 75 % per lo Stato d’invio,
(ii)  quando la responsabilità è incorsa da più di uno Stato, l’ammontare dell’indennità è suddiviso fra gli stessi in parti uguali; tuttavia, se lo Stato ricevente non è fra quelli responsabili, la sua parte sarà la metà di quella di ciascuno degli Stati d’invio,
(iii)  se il danno è causato dalle forze armate delle Parti contraenti senza che sia possibile attribuirlo in modo preciso a una o più di tali forze armate, l’ammontare dell’indennità sarà ugualmente suddiviso fra le Parti contraenti interessate; tuttavia, se lo Stato ricevente non è fra gli Stati le cui forze armate hanno causato il danno, la sua parte sarà la metà di quella di ciascuno degli Stati d’invio,
(iv), un rendiconto delle somme pagate dallo Stato ricevente durante il semestre precedente per i casi per i quali è stata ammessa una ripartizione in percentuale, sarà indirizzato agli Stati d’invio interessati accompagnato da una domanda di rimborso. Il rimborso sarà effettuato al più presto nella valuta dello Stato ricevente;

f)  se, successivamente all’applicazione delle disposizioni delle lettere b) ed e) di cui sopra, una Parte contraente si vede imporre un onere eccessivo, essa può chiedere al Consiglio dell’Atlantico del Nord di procedere al regolamento della questione su base diversa;

g)  nessun mezzo di esecuzione può essere praticato su un membro di una forza armata o di un elemento civile quando una sentenza è stata pronunciata nei suoi confronti nello Stato ricevente, ove si tratti di un litigio derivante da un atto compiuto nell’esecuzione del servizio;

h)  tranne che nella misura in cui la lettera e) del presente paragrafo si applica alle richieste d’indennità coperte dal paragrafo 2 del presente articolo, le disposizioni del presente paragrafo non si applicano in caso di navigazione, di gestione di una nave, di carico o di scarico o di trasporto di un carico, salvo se una persona è deceduta o ha riportato lesioni, ed il paragrafo 4 non è ap- plicabile.

6. Le richieste d’indennità contro i membri di una forza armata o di un elemento ci-vile fondate su atti di danneggiamento o negligenze che non sono stati compiuti nell’esecuzione del servizio, sono disciplinate come segue:

a)  le autorità dello Stato ricevente sottopongono a istruttoria la richiesta d’indennità e fissano in modo giusto ed equo l’indennità dovuta al richie- dente in considerazione di tutte le circostanze del caso, ivi compresa la con- dotta ed il comportamento della persona lesa, e provvedono alla stesura di un rapporto sulla questione;

b)  questo rapporto è inviato alle autorità dello Stato d’invio che decidono senza indugio se procedere ad un indennizzo a titolo gratuito, ed in tal caso, ne fis- sano l’ammontare;

c)  se viene effettuata un’offerta d’indennità a titolo gratuito che è accettata dal richiedente a titolo di risarcimento integrale, le autorità dello Stato d’invio provvedono a questo pagamento e comunicano alle autorità dello Stato rice- vente la loro decisione e l’ammontare della somma versata;

d)  le disposizioni del presente paragrafo non impediscono in alcun modo alla giurisdizione dello Stato ricevente di statuire sull’eventuale azione giudiziaria intentata contro un membro di una forza armata o di un elemento civile, nel caso in cui non sia stato effettuato un pagamento interamente soddisfa- cente.

 

7. Le richieste d’indennità fondate sull’uso non autorizzato di qualsiasi veicolo delle forze armate di uno Stato d’invio saranno trattate conformemente alle norme del paragrafo 6 del presente articolo, salvo nei casi in cui la forza armata stessa o l’elemento civile è legalmente responsabile.

8. Se vi è contestazione sul fatto che l’atto di danneggiamento o la negligenza di un membro di una forza armata o di un elemento civile siano stati compiuti nell’esecuzione del servizio, o sul fatto che l’uso di un veicolo appartenente alle for- ze armate di uno Stato d’invio non fosse stato autorizzato, il caso è deferito dinanzi ad un arbitro designato conformemente al paragrafo 2 lettera b) del presente articolo, che decide sovranamente su questo punto.

9. Salvo alle condizioni previste al paragrafo 5 lettera g) del presente articolo, lo Stato d’invio, per quanto concerne la giurisdizione civile dei tribunali dello Stato ri- cevente, può avvalersi dell’immunità dalla giurisdizione dei tribunali dello Stato ri- cevente a favore dei membri di una forza armata o di un elemento civile.

10. Le autorità dello Stato d’invio e dello Stato ricevente si forniscono reciproca- mente assistenza per la ricerca delle prove necessarie per un equo esame e per una decisione concernente le richieste d’indennità che interessano le Parti contraenti.

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